DELIBERA VOLONTARI CSAIN
ATTUAZIONE DELL’ART. 29 comma 2 D.Lgs. 36/2021 E S.M.I. – DELIBERAZIONE SULLE TIPOLOGIE DI SPESE E LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER LE QUALI È AMMESSO IL RIMBORSO FORFETTARIO AI VOLONTARI SPORTIVI
CONSIGLIO NAZIONALE Delibera del 31/10/2024
OGGETTO: ATTUAZIONE DELL’ART. 29 comma 2 D.Lgs. 36/2021 E S.M.I. – DELIBERAZIONE SULLE TIPOLOGIE DI SPESE E LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER LE QUALI È AMMESSO IL RIMBORSO FORFETTARIO AI VOLONTARI SPORTIVI
Il CONSIGLIO NAZIONALE
VISTO lo Statuto Sociale dell’Ente;
VISTO l’art. 29 del d.lgs. 36/2021 rubricato “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.(21G00043)” (GU n.67 del 18-03-2021);
VISTO l’art. 3 del D.L. 71/2024 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” (G.U.31/05/2024, n. 126), convertito con modifiche dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024,n.177);
PRESO ATTO delle modifiche sostanziali introdotte dalla normativa richiamata, alla disciplina del volontario sportivo, con l’abrogazione dal 1° luglio 2024 dei rimborsi spese autocertificati fino ad €150,00 mensili e la contestuale introduzione della facoltà di erogare rimborsi forfettari ai volontari sportivi, per le spese anticipate per le attività svolte, anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili,
PRESO ATTO che, alle condizioni di cui alla presente delibera, i rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente, e che tuttavia, detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’art. 35 c. 8 bis. d.lgs. 36/2021 e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nochè dei limiti previsti dall’articolo 36 c. 6 d.lgs. 36/2021.
PRESO ATTO che il nominativo del volontario sportivo al quale viene erogato il rimborso forfettario ed il relativo importo corrisposto va comunicato, a cura dell’ente sportivo dilettantistico erogante,attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo;
PRESO ATTO che i rimborsi forfettari in favore del volontario sono ammessi in via esclusiva alle seguenti condizioni di legge: 1) per le sole spese sostenute dal volontario in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a; 2) per le sole spese preventivamente deliberate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a; con provvedimenti atti ad indicare sia la tipologia di spese che le attività del volontario sportivo per le quali sono ammessi i rimborsi forfettari;
PRESO ATTO della necessità di deliberare in ordine alla tipologia delle spese per le quali è ammissibile il rimborso forfettario e delle attività del volontario sportivo per le quali è ammesso il rimborso forfettario;
DELIBERA
1) Le premesse fanno parte integrante della presente Delibera;
2) Di approvare le seguenti tipologie di spesa sostenute per le attività del volontario necessarie ed utili in occasione degli eventi e manifestazioni sportivi riconosciuti dall’Ente di Promozione Sportiva CSAIn, per le quali lo CSAIn Nazionale, tutti i Comitati periferici dello CSAIn e tutti gli enti affiliati potranno erogare al volontario i seguenti rimborsi forfettari, stabilendone esse il limite anche inferiore ai 400,00 euro mensili ovvero per singola tipologia:
- - spese di trasporto, carburante, pedaggio ed ogni altra spesa inerente allo spostamento del volontario;
- - spese di noleggio di autoveicoli;
- - spese di vitto
- - spese di alloggio (solo in occasione di eventi o manifestazioni svolte al di fuori del comune di residenza del volontario;
- - spese per l’acquisto di materiale ed attrezzature sportive o comunque necessarie per la partecipazione del volontario all’evento e/o manifestazione sportiva interessata,
- - piccole spese varie e minute necessarie per la partecipazione del volontario all’evento e/o manifestazione sportiva interessata;
- - spese di manutenzione e di riparazione delle attrezzature per le attività del volontario,
- - spese telefoniche o comunque di comunicazione necessarie alla gestione ed alla organizzazione delle attività sportive del volontario,
- - spese amministrative,
- - altre spese direttamente connesse con l’attività di volontario svolta tra le quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo materiali di consumo e/o spese accessorie necessarie allo svolgimento dell’attività di volontario.
3) Di approvare le seguenti attività di volontariato in occasione degli eventi e manifestazioni sportivi riconosciuti dall’Ente di Promozione Sportiva CSAIn, per le quali lo CSAIn Nazionale, tutti i Comitati periferici dello CSAIn e tutti gli enti affiliati per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario di cui alla presente delibera: attività di atleta volontario, allenatore volontario, istruttore volontario, il preparatore atletico volontario, direttore di gara volontario, direttore tecnico volontario, direttore sportivo volontario, volontario svolgente qualsiasi mansione necessaria per lo svolgimento degli eventi e/o manifestazioni sportive.
Al link sottostante potete scaricare la delibera ufficiale